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    Tale comunicazione è conforme ai requisiti del Regolamento della Comunità Europea ((CE) No. 889/2002)

    RESPONSABILITÀ DI VETTORE AEREO PER PASSEGGERI E BAGAGLI

     

    Negazione:
    Questo è un avviso richiesto ai sensi del Regolamento della Comunità Europea (CE) No. 889/2002. Tale avviso non può essere utilizzato come base per una richiesta di risarcimento, né per interpretare i provvedimenti del Regolamento o della Convenzione di Montreal, e non costituisce parte del contratto tra lei ed il vettore(i).

    L’avviso è impreciso nell’affermare che per danni sino ai 100.000 SDR il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Ai sensi del Regolamento e della Convenzione di Montreal la posizione è la seguente: per danni sino ai 100.000 SDR in relazione a decesso o lesioni fisiche causate da incidente a bordo dell’aereo o durante l’imbarco o lo sbarco, il vettore non può escludere o limitare la propria responsabilità, ad eccezione del caso in cui si tratti di concorso di colpa. Inoltre, il limite di responsabilità del vettore aereo per ritardo, distruzione, perdita o danno bagagli è di 1.000 SDR in totale per perdite e costi comprovati a meno che il passeggero non abbia fatto una dichiarazione speciale di valore superiore al check-in o abbia acquistato un’assicurazione aggiuntiva. La dichiarazione secondo la quale se il nome o il codice di un vettore aereo è indicato sul biglietto, tale vettore è il contraente, non è applicabile in tutti i casi.

    Responsabilità di vettore aereo per passeggeri e bagagli
    Questo avviso informativo riepiloga le regole di responsabilità applicate dai vettori aerei della Comunità in conformità con la legislazione comunitaria e la Convenzione di Montreal.

    Rimborso in caso di morte o lesioni
    Non sussistono limiti finanziari alla responsabilità per morte o lesioni di passeggeri. Per danni sino a 113.100 SDR (circa £ 111.000 o EUR 125.000) il vettore aereo non può contestare le richieste di risarcimento. Oltre tale importo, il vettore aereo potrà opporsi ad una richiesta di risarcimento dimostrando di non essere stato negligente e comunque in difetto.

    Pagamento in anticipo
    Nel caso di morte o lesioni di un passeggero, il vettore dovrà effettuare un pagamento anticipato per coprire le esigenze economiche immediate, entro 15 giorni dall'identificazione della persona avente diritto a presentare la richiesta di risarcimento. In caso di decesso, tale pagamento in anticipo non deve essere inferiore a 16.000 SDR (circa £ 13.000 o EUR 20.000).

    Ritardo del passeggero
    In caso di ritardo del passeggero, il vettore aereo è responsabile dei danni, tranne qualora non abbia preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno o non fosse stato possibile prendere tali provvedimenti.

    La responsabilità per il ritardo del passeggero è limitata a 4.694 SDR (circa £ 4.600 o EUR 5.200).

    Ritardo dei bagagli
    In caso di ritardo nella riconsegna dei bagagli, il vettore è responsabile dei danni a meno che non abbia preso tutti i provvedimenti ragionevoli per evitare il danno o non fosse stato possibile prendere tali provvedimenti. La responsabilità per ritardo nella riconsegna dei bagagli è limitata a 1.131 SDR (circa £ 1.112 o EUR 1.252).

    Distruzione, perdita o danni ai bagagli
    Il vettore è responsabile di perdita, distruzione e danni ai bagagli fino a 1.000 SDR (circa £ 820 o EUR 1.230). Nel caso di bagaglio registrato, è responsabile anche se non in difetto, a meno che il bagaglio non fosse difettoso. Nel caso di bagaglio non registrato, il vettore è responsabile solo se in difetto.

    Limiti superiori di responsabilità per bagagli
    Il passeggero può usufruire di un limite di responsabilità superiore effettuando una specifica dichiarazione, al più tardi al momento del check-in, e pagando una tassa supplementare.

    Reclami relativi ai bagagli
    Se il bagaglio viene danneggiato, smarrito, distrutto o riconsegnato in ritardo, il passeggero dovrà presentare un reclamo scritto al vettore il prima possibile. In caso di danni a bagagli registrati, il passeggero dovrà presentare un reclamo scritto al vettore entro sette giorni e, in caso di ritardo, entro 21 giorni; in entrambi i casi a partire dalla data in cui il bagaglio è stato consegnato.

    Responsabilità dei vettori contraenti ed effettivi
    Se il vettore che effettivamente opera il volo non corrisponde al vettore contraente, il passeggero ha il diritto di indirizzare un reclamo o una richiesta di risarcimento a uno dei due vettori indistintamente. Se il nome o il codice di un vettore è indicato sul biglietto, tale vettore è quello contraente.

    Limite di tempo per azioni legali
    Qualsiasi azione legale per richiedere il risarcimento dei danni deve essere promossa entro due anni dalla data di arrivo dell'aereo, o dalla data in cui l'aereo sarebbe dovuto arrivare.

    Base delle informazioni
    La base delle regole sopra descritte è costituita dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, che viene implementata nella Comunità attraverso il Regolamento CE N. 2027/97 (e successive modifiche dal Regolamento CE N. 889/2002) e le legislazioni nazionali degli Stati membri.