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    Articoli da 11 a 16 delle nostre condizioni generali di trasporto per passeggeri e bagagli.

    ARTICOLO XI: COMPORTAMENTO A BORDO DEL VELIVOLO

    1. Il Vettore si riserva il diritto di giudicare, in applicazione del proprio criterio ragionevole, la condotta dei Passeggeri a bordo dell’aeromobile, e di determinare, in base alle circostanze, se tale comportamento sia d’intralcio, minacci o metta in pericolo una o più persone, oggetti personali o l’aeromobile. I Passeggeri non devono intralciare l'equipaggio nello svolgimento delle attività e devono rispettare le istruzioni e le raccomandazioni dell’equipaggio, per garantire la sicurezza dell’aeromobile, l’assenza di problemi durante il viaggio e il comfort dei Passeggeri. I Passeggeri devono, in base alla ragionevole opinione del Vettore, evitare di comportarsi in modo da arrecare disturbo agli altri Passeggeri.

    2. Per motivi di sicurezza, il Vettore può vietare o limitare l’utilizzo a bordo dell’aeromobile di dispositivi elettronici, quali telefoni cellulari, laptop, registratori portatili, radio portatili, giochi elettronici o dispositivi di trasmissione, nonché di giochi radiocomandati e walkie-talkie, con l’esclusione di apparecchi acustici e pacemaker.

    3. A bordo dell’aeromobile, i Passeggeri non dovranno essere sotto l’effetto di alcool, droghe o altre sostanze, comportarsi in modo da causare disagio o fastidio, o da mettere in pericolo o minacciare una o più persone, oggetti personali, o l’aeromobile, o comportarsi in modo da arrecare disturbo agli altri Passeggeri.

    4. È severamente vietato fumare a bordo dell’aeromobile (comprese sigarette tradizionali, sigarette elettroniche o altre forme artificiali di fumo).

    5. Il Vettore può limitare o vietare il consumo di alcool a bordo dell’aeromobile. Il consumo di bevande alcoliche portate a bordo dai Passeggeri è vietato.

    6. Qualora un Passeggero non dovesse rispettare le disposizioni del presente Articolo, il Vettore può adottare le misure che ritiene idonee e ragionevolmente necessarie in tale situazione in modo da evitare il protrarsi di tale comportamento. A questo scopo, il Vettore può utilizzare misure restrittive, imporre lo sbarco del Passeggero in qualsiasi momento, rifiutarsi di trasportare ulteriormente il Passeggero in qualsiasi momento e/o denunciare il Passeggero alle autorità locali.

    7. Se un Passeggero non dovesse rispettare le disposizioni del presente Articolo (e quelle dell’Articolo VII relative al rifiuto e limitazione rispetto al Trasporto) o commettesse un crimine o un atto riprovevole a bordo dell’aeromobile, il Vettore si riserva il diritto di avviare un’azione legale contro tale Passeggero e di chiedere un risarcimento per danni.

    8. Se a causa della condotta di un Passeggero, il Vettore è costretto a dirottare l’aeromobile su un luogo di destinazione non programmato, tale Passeggero sarà tenuto a pagare al Vettore i costi di tale dirottamento.

    ARTICOLO XII: DISPOSIZIONI PER SERVIZI AGGIUNTIVI 
    1. Qualora il Vettore, nell’ambito di applicazione del Contratto di Trasporto e soggetto alle leggi applicabili, accettasse di fornire servizi aggiuntivi oltre al trasporto aereo, o nel caso in cui il Vettore emettesse un Biglietto o un voucher per il trasporto o altri servizi, come per esempio prenotazioni di alberghi o noleggio auto, il Vettore dovrà essere considerato soltanto come agente per una parte terza (salvo diversamente convenuto esplicitamente) e non rappresenterà la controparte del Passeggero per tali servizi. Saranno applicabili le condizioni di trasporto o di vendita che disciplinano le attività di tali soggetti terzi.

    2. Se un soggetto fornisce i servizi di trasporto a terra (autobus, treno, ecc.), a tali trasporti potrebbero venire applicati diversi sistemi di responsabilità. Le condizioni di trasporto e i sistemi di responsabilità sono disponibili, su richiesta, presso il soggetto che fornisce il trasporto a terra.

    3. Qualora il Vettore offrisse al Passeggero un servizio di trasporto ferroviario, il Vettore agirà esclusivamente come agente, anche se tale trasporto è identificato con il Codice di Designazione per Compagnia Aerea. Il Vettore declina ogni responsabilità per Danni ai Passeggeri o ai loro Bagagli durante il trasporto ferroviario.

    4. Il Vettore è tenuto a compiere sforzi ragionevoli per soddisfare le necessità dei Passeggeri relative ai servizi forniti a bordo dell’aeromobile, in particolare, bevande, pasti speciali, film, ecc. Tuttavia, il Vettore potrebbe non essere ritenuto responsabile nel caso in cui impedimenti per motivi di operatività e sicurezza non consentissero di fornire servizi idonei, anche se tali servizi sono stati confermati al momento della prenotazione.

    ARTICOLO XIII: FORMALITÀ AMMINISTRATIVE
    1. Disposizioni Generali
    (a) I Passeggeri sono tenuti ad assicurarsi di essere in possesso di tutti i documenti specifici, visti, e permessi necessari per il viaggio, e di rispettare tutte le disposizioni di legge (leggi, regolamenti, ordinanze, requisiti e disposizioni) degli Stati di partenza, arrivo e transito, oltre a tutte le norme e istruzioni inerenti del Vettore.

    (b) Il Vettore non sarà responsabile per le conseguenze subite dal Passeggero in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al Paragrafo (a).

    2. Documenti di Viaggio
    (a) I Passeggeri sono tenuti a presentare i documenti di ingresso, uscita e transito, oltre ai certificati sanitari e altri documenti richiesti dai regolamenti applicabili (leggi, regolamenti, ordinanze, requisiti e disposizioni) negli Stati di partenza, arrivo e transito. I Passeggeri devono inoltre consentire al Vettore di fare una copia di tali documenti, se necessario, o di registrare le informazioni in essi contenute.

    (b) Il Vettore si riserva il diritto, in conformità all’Articolo VII Paragrafo 1, di rifiutare il trasporto nel caso in cui un Passeggero non rispetti le leggi e i regolamenti in vigore, il Vettore nutra dubbi riguardo alla validità dei documenti presentati, o il Passeggero non permetta al Vettore di fare e conservare copie dei documenti o altrimenti di conservare i dati contenuti in detti documenti.

    (c) Il Vettore non sarà responsabile per le perdite o le spese sostenute dai Passeggeri che non rispettano le disposizioni del presente Paragrafo.

    3. Ingresso negato
    Se a un Passeggero è stato negato l’ingresso in un territorio, tale Passeggero dovrà pagare tutte le spese o le ammende imposte al Vettore da parte delle autorità locali, oltre al costo del trasporto se il Vettore, per ordine governativo, dovrà rimpatriare il Passeggero fino al punto di partenza o altro luogo. Il prezzo pagato per il trasporto fino alla destinazione che ha negato l’ingresso al Passeggero non verrà rimborsato dal Vettore. Per motivi di sicurezza e buon ordine, il comandante e/o la polizia di scorta possono trattenere i documenti del Passeggero sotto custodia durante il volo fino al punto di partenza o altro luogo.

    4. Responsabilità del Passeggero Rispetto ad Ammende, Costi di Detenzione, ecc
    Nel caso in cui al Vettore fosse richiesto di pagare o di depositare l’ammontare di una spesa o ammenda, o incorresse in spese per la mancata osservanza, volontaria o involontaria, da parte di un Passeggero dei propri obblighi d’ingresso nel Paese di destinazione o per cause relative alla mancata presentazione dei documenti richiesti o invalidità di tali documenti, il Passeggero in questione, su richiesta del Vettore, rimborserà a quest’ultimo tutte le somme inviate o depositate a causa del Passeggero. Al fine di coprire queste somme, il Vettore può utilizzare tutti gli importi pagati per la parte del trasporto ancora non realizzato o altri importi del Passeggero trattenuti dal Vettore.

    5. Ispezioni Doganali
    5.1 Se richiesto dalle autorità doganali o governative, i Passeggeri saranno tenuti ad assistere all'ispezione dei propri Bagagli (in ritardo, consegnati o non consegnati). Il Vettore non si assumerà alcun obbligo in caso di perdita o Danno subito dal Passeggero che non osservi tale disposizione.

    5.2 I Passeggeri risarciranno il Vettore nel caso in cui le loro azioni, omissioni o negligenze provochino Danni al Vettore, tra cui, senza limitazioni, la mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo o nel caso in cui il Passeggero non consenta l’ispezione del Bagaglio richiesta dal Vettore. [2] 

    6. Controlli di Sicurezza
    6.1 I Passeggeri sono tenuti a sottoporsi ai controlli di sicurezza richiesti dalle autorità governative o aeroportuali o dallo stesso Vettore.

    6.2 Il Vettore non può essere ritenuto responsabile per essersi rifiutato di trasportare un Passeggero, se tale rifiuto, in applicazione del proprio criterio ragionevole, è garantito dalla legge, dalle normative governative e/o dalle disposizioni applicabili.

    ARTICOLO XIV: VETTORI CONSECUTIVI
    1. Ai fini dell’applicazione della Convenzione, il Trasporto effettuato da diversi Vettori consecutivi sia nel caso in cui venga emesso un solo Biglietto sia nel caso in cui venga emesso un Biglietto di Congiunzione, costituisce una singola operazione.

    2. Qualora il Vettore abbia emesso il Biglietto o sia il Vettore indicato come il primo sul Biglietto o sul Biglietto di Congiunzione emesso per il trasporto consecutivo, il Vettore non sarà ritenuto responsabile per i segmenti di viaggio operati da altri Vettori, ad eccezione di quanto indicato nel seguente paragrafo 3.

    3. In caso di distruzione, perdita, ritardo, o danno al Bagaglio Consegnato, i Passeggeri o i loro beneficiari possono presentare reclamo contro il Vettore che ha operato il viaggio durante il quale si è verificata la distruzione, la perdita, il ritardo o il danno. I Passeggeri hanno anche il diritto di agire nei confronti del primo o dell’ultimo Vettore.

    ARTICOLO XV: RESPONSABILITÀ
    1. Generale
    1.1 La responsabilità per il Trasporto effettuato in base alle presenti Condizioni Generali di Trasporto è disciplinata dalle regole di responsabilità definite dalla Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, e dalla Normativa (CE) No. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica la Normativa del Consiglio (CE) No. 2027/97 del 9 ottobre 1997 in materia di responsabilità del Vettore aereo in caso di incidenti, per quanto riguarda il trasporto di Passeggeri e dei loro Bagagli, e, dove applicabile, dagli Accordi IATA.

    1.2 Nella misura in cui quanto segue non sia in contrasto con il contenuto delle presenti Condizioni di Trasporto e indipendentemente dall’applicazione o meno della Convenzione:

    (a) La responsabilità del Vettore è limitata ai Danni verificatisi durante il Trasporto per il quale sul Coupon o sul Biglietto corrispondente a tale volo appare il Codice di Designazione per Compagnia Aerea. Se il Vettore emette un Biglietto per un servizio di trasporto operato da un altro Vettore, o se consegna il Bagaglio a nome e per conto di un altro Vettore, il Vettore agirà esclusivamente in qualità di agente per conto di predetto Vettore. Le disposizioni relative alla responsabilità in caso di trasporto consecutivo sono indicate nell’Articolo XIV.

    (b) La responsabilità del Vettore sarà limitata ai danni compensativi recuperabili per perdite e costi dimostrati.

    (c) Il Vettore non sarà responsabile di alcun Danno derivante dall’adempimento, da parte sua, delle leggi o regolamenti (leggi, regolamenti, ordinanze, requisiti e disposizioni) o dal mancato adempimento dei predetti da parte del Passeggero.

    (d) Il Contratto di Trasporto, comprese le presenti Condizioni Generali di Trasporto e le esclusioni o limitazioni alla responsabilità ivi contenute, sarà applicato agli Agenti Autorizzati del Vettore, ai suoi funzionari, preposti, rappresentanti e al proprietario dell’aeromobile utilizzato dal Vettore, oltre ai dipendenti e rappresentati di tale proprietario e agenti. L’ammontare recuperabile da parte delle suddette persone non potrà superare l’ammontare relativo alla responsabilità del Vettore.

    (e) Qualora il Vettore dimostri che il Danno è stato provocato da negligenza, atto illecito o omissione da parte della persona che richiede il risarcimento o dal suo avente causa, il Vettore sarà totalmente o parzialmente esonerato dalla sua responsabilità, laddove tale negligenza, atto illecito o omissione abbia provocato o contribuito a provocare il Danno. Il presente paragrafo si applica a tutte le disposizioni di responsabilità contenute nelle presenti Condizioni di Trasporto, compreso, per chiarezza, l’Articolo XV Paragrafo 2(1).

    (f) Salvo quanto diversamente stabilito, nessuna norma qui contenuta comporta rinuncia da parte del Vettore a qualsiasi esclusione o limitazione di responsabilità fissata per il Vettore, il proprietario dell’aeromobile utilizzato dal Vettore, suoi dipendenti, funzionari, agenti o rappresentanti ai sensi della Convenzione e della legislazione obbligatoria applicabile.

    2. Disposizioni Applicabili a Voli Internazionali e Domestici
    2.1. Danni fisici
    (a) Il Vettore sarà responsabile dei Danni subiti in caso di decesso o danni fisici, o di qualsiasi altra lesione subita dal Passeggero se l’incidente che ha provocato il danno si è prodotto a bordo dell’aereo o nel corso delle operazioni di imbarco e sbarco dei Passeggeri, ai sensi della Convenzione di Montreal.

    (b) Il Vettore non sarà ritenuto responsabile del Danno nelle seguenti circostanze:
    Qualora il passeggero si trovi, a causa dell’età o dello stato mentale o fisico in condizioni tali che il trasporto aereo comporti per lo stesso qualsiasi rischio o pericolo, il Vettore non sarà responsabile né per l’aggravamento di tale stato, né per l’insorgere di qualsiasi malattia, lesione o invalidità, né per la morte, che siano attribuibili a tale stato.

    (c) Per danni in conformità all’Articolo XV Paragrafo 2(1)(a) non superiori a 113.100 SDR per ciascun Passeggero, la responsabilità del Vettore non verrà esclusa o limitata. Tuttavia, il Vettore avrà il diritto di appellarsi all’Articolo XV Paragrafo 1(2)(e). Il Vettore non sarà responsabile per danni in conformità all’Articolo XV Paragrafo 2(1)(a), nella misura in cui superino per ciascun Passeggero i 113.100 SDR, qualora dimostri che:
    (1) tale danno non è stato provocato da negligenza, atto illecito o omissione da parte del Vettore o suoi funzionari o agenti; o 
    (2) tale danno è stato provocato esclusivamente da negligenza, atto illecito o omissione da parte del Richiedente, del Passeggero che esercita i diritti, o dalla persona che esercita tali diritti o da soggetti terzi.

    (d) Il Vettore si riserva il diritto di adottare provvedimenti e surrogazioni legali contro soggetti terzi.

    (e) In caso di decesso o lesioni personali dovuti a un incidente aereo, come definito dall’Articolo 28 della Convenzione e in conformità all’Articolo 5 della Normativa (CE) No. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 maggio 2002 che modifica la Normativa del Consiglio (CE) No. 2027/97 del 19 ottobre 1997, la persona identificata come Beneficiario riceverà un pagamento anticipato per permettergli di far fronte alle necessità immediate, tale anticipo sarà proporzionale al danno materiale subito. In caso di decesso, tale pagamento non sarà inferiore all’equivalente in euro di 16.000 SDR per Passeggero. Ai sensi della legge applicabile, tale pagamento verrà corrisposto entro 15 giorni dall’identificazione del Beneficiario.

    In conformità all’Articolo 5 della Normativa (CE) No. 889/2002 del 13 maggio 2002 e all’Articolo 28 della Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999, il pagamento di tale somma non costituirà riconoscimento di responsabilità e può essere detratto da qualsiasi ulteriore importo dovuto sulla base della responsabilità del Vettore. 

    Tale anticipo non è rimborsabile, tranne nei casi in cui venga dimostrato che il Danno è stato provocato da negligenza, atto illecito o omissione da parte della persona che richiede il rimborso o della persona che ne esercita i diritti, o nel caso in cui la persona a cui è stato pagato l’anticipo non abbia diritto a tale rimborso.

    2.2. Danno risultante da Ritardi e Cancellazioni
    (a)   La responsabilità del Vettore per Danni provocati da ritardo e/o cancellazione del trasporto aereo passeggeri sarà limitata a 4.694 SDR per ciascun Passeggero.

    (b) La responsabilità del Vettore per Danni provocati da ritardo e/o cancellazione del trasporto aereo del Bagaglio sarà limitata a 1.131 SDR per ciascun Passeggero. A questo limite è applicato l’Articolo XV 2.3(c).

    (c) Nonostante le disposizioni contenute nei sottoparagrafi (a) e (b) del presente Paragrafo, il Vettore non sarà responsabile per danni provocati da ritardo e/o cancellazione, qualora dimostri che egli stesso e i propri dipendenti e incaricati hanno adottato tutte le misure che potevano essere richieste, in applicazione del proprio criterio ragionevole, per evitare il Danno, oppure che è stato loro impossibile adottarle.

    2.3. Danno al Bagaglio
    (a) In conformità all’Articolo 17 della Convenzione di Montreal, il Vettore è responsabile per i Danni provocati dalla perdita o danno al Bagaglio Consegnato, con l’unica condizione che l’evento che ha provocato la perdita o il danno sia avvenuto a bordo dell’aeromobile o durante il periodo in cui il Vettore aveva in custodia il Bagaglio Consegnato.

    (b) Esclusioni di responsabilità del Vettore:
    • La responsabilità del Vettore è esclusa se e nella misura in cui il Danno al Bagaglio derivi esclusivamente dalla natura dei Bagagli o da difetto o vizio intrinseco. Se il Bagaglio o gli oggetti personali contenuti nel medesimo provocano danni a un’altra persona o al Vettore, il Passeggero sarà tenuto a risarcire il Vettore per tutte le perdite e i costi che ne derivino.

    • Il Vettore non si assumerà alcuna responsabilità specifica, oltre a quella indicata nel seguente sottoparagrafo (c), per Danni e/o perdite provocate a oggetti di valore, fragili o deperibili o oggetti non adeguatamente imballati. 

    (c) Valore del Danno Rimborsabile:
    • La responsabilità del Vettore in caso di distruzione, perdita o danno al Bagaglio sarà limitata a 1.131 SDR per Passeggero. Nel caso in cui sia stato dichiarato un valore superiore, in conformità all’Articolo VIII/8 (a), la responsabilità del Vettore sarà limitata al valore dichiarato, salvo nel caso in cui il Vettore sia in grado di dimostrare che tale valore era superiore all’interesse reale del Passeggero al momento della consegna del Bagaglio.

    • Per il Bagaglio Non Consegnato a bordo dell’aeromobile, il Vettore sarà responsabile solo in caso di negligenza dimostrata da parte del Vettore, dei suoi funzionari o agenti.

    ARTICOLO XVI: TERMINI PER RECLAMI E AZIONI LEGALI
    1. Notifica di Reclami relativi al Bagaglio
    (a) L’accettazione del Bagaglio Consegnato senza alcuna riserva avanzata al momento della consegna è una prova sufficiente del fatto che il Bagaglio è stato consegnato in buone condizioni e in conformità al Contratto di Trasporto, a meno che il Passeggero possa dimostrare il contrario. Tutti i Bagagli smarriti devono essere denunciati al Vettore al momento dell’arrivo del volo. Le dichiarazioni rilasciate successivamente non verranno prese in considerazione.

    Allo stesso modo, gli oggetti mancanti dal Bagaglio devono essere denunciati al Vettore il prima possibile. Le dichiarazioni rilasciate successivamente non verranno prese in considerazione.

    (b) In caso di danno, ritardo, perdita o distruzione del Bagaglio, il Passeggero è tenuto a presentare reclamo in forma scritta al Vettore il prima possibile, e al massimo entro il limite di sette (7) giorni (in caso di danno o distruzione) e ventuno (21) giorni (in caso di ritardo) dalla data in cui il Bagaglio è reso disponile al Passeggero. 

    Se il Vettore non dovesse ricevere alcun reclamo da parte del Passeggero interessato nei termini sopra indicati, questo perderà il diritto a intraprendere qualsiasi azione legale.

    2. Azioni legali dei Passeggeri 
    Tutte le azioni legali devono essere presentate, pena la decadenza del diritto, entro due anni dalla data di arrivo a destinazione, o dalla data prevista di arrivo dell’aeromobile, o dalla data in cui il Trasporto è terminato. Il metodo per calcolare il termine sarà determinato in conformità alle leggi del Tribunale competente dinanzi al quale verranno presentate le azioni legali. 

    3. Tutti i reclami o le azioni legali in conformità ai precedenti paragrafi 1 e 2 devono essere presentati per iscritto, entro i termini previsti.

    __________________________________________
    [2] Questa disposizione è stata aggiunta a causa di possibili penali che il Vettore potrebbe essere tenuto a pagare durante un’ispezione doganale, nel caso in cui il Bagaglio del Passeggero contenga articoli per i quali il trasporto è vietato e il Passeggero non sia presente.

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