Choose country:
nwa.gif
Online services for this area are operated by our official airline partner.
Go to the site
Choose language:
Remember country language

Articolo VI - X

ARTICOLO VI: CHECK-IN/IMBARCO
1. Le Scadenze Check-in (CID) possono variare da un aeroporto all’altro. I Passeggeri dovranno controllare preventivamente tali Scadenze. I Passeggeri devono tassativamente rispettare le Scadenze Check-in, al fine di agevolare il viaggio ed evitare la cancellazione delle proprie Prenotazioni. Il Vettore, o il suo Agente Autorizzato, fornirà ai Passeggeri tutte le informazioni necessarie rispetto alla Scadenza Check-in per il loro primo volo con il Vettore. Qualora il viaggio del Passeggero contempli voli successivi, sarà cura di quest’ultimo ottenere informazioni sulle altre Scadenze Check-in, se presenti, consultando il Vettore o i suoi Agenti Autorizzati.

2. I Passeggeri devono presentarsi al banco del check-in del Vettore con un anticipo sufficiente rispetto al volo, al fine di poter adempiere a tutte le formalità, che dovranno in ogni caso essere completate dal Passeggero prima della Scadenza Check-in specificata dal Vettore. Qualora un Passeggero non sia in grado di rispettare la Scadenza Check-In, non avrà diritto di effettuare il viaggio. Il Vettore avrà quindi il diritto di cancellare la prenotazione ed il posto a sedere prenotato del Passeggero, e di disporne come meglio ritiene, senza alcuna responsabilità nei confronti del Passeggero.

3. Nel caso in cui un Coupon di Volo non sia ritirato dal Vettore presso il banco del check-in nel momento in cui i Passeggeri ricevono la carta di imbarco, il Coupon interessato dovrà essere custodito dal Passeggero, che dovrà consegnarlo al Vettore al momento dell’imbarco.

4. I Passeggeri devono presentarsi al gate del Vettore con un anticipo sufficiente rispetto al volo, al fine di poter adempiere a tutte le formalità, che dovranno in ogni caso essere completate dal Passeggero al più tardi entro l’orario indicato dal Vettore. Qualora un Passeggero non sia in grado di rispettare la scadenza summenzionata per il gate, il Passeggero non avrà diritto ad effettuare il viaggio. Il Vettore avrà il diritto di cancellare la prenotazione del Passeggero ed il posto a sedere assegnatogli nel caso in cui il Passeggero non si presenti al gate nell’orario specificato, senza alcuna responsabilità nei confronti del Passeggero.

5. Il Vettore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile, in particolare per perdite, danni o spese di qualunque natura, nel caso in cui un Passeggero non si sia conformato alle condizioni indicate nel presente articolo.

ARTICOLO VII: RIFIUTO E LIMITAZIONE RISPETTO AL TRASPORTO
1. Diritto di rifiutare il trasporto
Il Vettore può rifiutare il trasporto ai Passeggeri ed ai loro Bagagli nel caso in cui si verifichi
o sia probabile che si verifichi uno dei seguenti casi:

(a) Il Vettore, a propria ragionevole discrezione, ritiene che tale azione sia necessaria al fine di conformarsi a leggi, regolamenti o ordini di qualunque natura di Stati o Paesi dai quali, verso i quali o attraverso i quali sarà effettuato il volo.

(b) Il Passeggero si è espresso in maniera o ha mostrato un comportamento tali da dare adito a dubbi in materia di sicurezza. Tali espressioni o comportamenti comprendono l’utilizzo di minacce, linguaggio violento o insulti diretti al personale di terra o all’equipaggio e Passeggeri che minacciano di mettere a rischio, o che hanno già messo a rischio, la sicurezza di una o più persone, merci o del velivolo stesso (compresi i falsi allarmi bomba).

(c) Lo stato fisico o mentale del Passeggero, compresa qualsiasi condizione causata dal consumo di alcool o dall’utilizzo di droghe o medicinali, potrebbe causare disagio o costituire un pericolo o un rischio per sé o per gli altri Passeggeri, per l’equipaggio o per i beni.

(d) Il Passeggero è o appare in possesso di droghe illegali.

(e) Il Passeggero ha compromesso la sicurezza, l’ordine e/o la disciplina durante il check-in per il volo o, per i voli di coincidenza, durante un volo precedente, ed il Vettore ha ragione di ritenere che tale condotta potrebbe ripetersi.

(f) Le autorità doganali e/o addette all’immigrazione e/o qualsiasi autorità governativa hanno comunicato al Vettore (oralmente o in forma scritta) che al Passeggero non è consentito viaggiare e/o il Vettore ha notificato al Passeggero (oralmente o in forma scritta) che non lo trasporterà sui propri voli, per un determinato periodo o per sempre. Ciò comprende le situazioni in cui il Vettore ha ricevuto un parere negativo rispetto al Passeggero da parte di tale autorità, ad esempio qualora il Passeggero sia sospettato di (o intenzionato a) spaccio di droga ed in situazioni in cui le autorità abbiano comunicato al Passeggero per iscritto che il Vettore non trasporterà più il Passeggero sui propri voli.

(g) Il Passeggero si è rifiutato di sottoporsi ai controlli di sicurezza, comprese, ma non limitatamente a, le procedure specificate negli Articoli VIII/5 e XIII/6, o si è rifiutato di fornire un documento di identità.

(h) Il Passeggero non è in posizione di provare di essere la persona indicata nella 
casella “Nome del Passeggero” sul Biglietto.

(i) Il Passeggero (o la persona che ha pagato il Biglietto) non ha corrisposto la Tariffa in vigore e tutti i costi, le tasse, le imposte e gli oneri applicabili.

(j) Il Passeggero non risulta in possesso di documenti di viaggio validi, potrebbe
o ha tentato di entrare in un Paese attraverso il quale transita, o per il quale non possiede un documento valido per l’ingresso, ha distrutto i documenti di viaggio durante il volo, ha rifiutato di fornirne copie da effettuare e conservare a cura del Vettore, oppure i documenti di viaggio del Passeggero sono scaduti, incompleti rispetto alla legislazione in vigore, appaiono fraudolenti o sospetti per altre ragioni (ad esempio: usurpazione di identità, falsificazione o contraffazione di documenti).

(k) Il Biglietto presentato dal Passeggero:
• risulta non valido, o
• è stato acquisito illegalmente o acquistato da un’organizzazione diversa da quella del
• Vettore o il suo Agente Autorizzato, oppure
• è presente in un elenco di documenti rubati o smarriti, o
• è stato falsificato o appare contraffatto, fraudolento o sospetto per altri motivi, oppure
• presenta un Coupon che è stato danneggiato o modificato da una persona diversa dal Vettore o il suo Agente Autorizzato.

(l) Il Passeggero non ha utilizzato i Coupon di Volo nell’ordine di emissione, in conformità con le disposizioni degli Articoli III/3 e III/4 precedenti.

(m) Durante il check-in o l’imbarco, il Passeggero richiede un’assistenza speciale che non era stata richiesta al momento della Prenotazione del viaggio, o che il Vettore non è ragionevolmente in grado di fornire.

(n) Il Passeggero non si è conformato a istruzioni e regolamentazioni riguardanti la
sicurezza.

Nei casi (h), (j), (k) e (l) summenzionati, il Vettore si riserva il diritto di trattenere il Biglietto del Passeggero.

2. Assistenza Speciale
(a) Il trasporto di minori non accompagnati, Passeggeri a Mobilità Ridotta, donne
incinte e persone malate, o di qualsiasi altra persona che necessiti di assistenza speciale, è soggetto a previo consenso da parte del Vettore. Ai Passeggeri che, all’acquisto del Biglietto, informino il Vettore rispetto alla propria disabilità o di qualsiasi altra necessità di assistenza speciale, e che siano stati accettati dal Vettore con piena conoscenza di tale situazione, non potrà essere rifiutato l’imbarco a causa di tali disabilità o esigenze speciali.

(b) Qualora un Passeggero richieda un pasto speciale, dovrà informarsi rispetto alla disponibilità di quest’ultimo al momento della Prenotazione (e/o del cambiamento di una Prenotazione), o entro i limiti temporali pubblicati a tale scopo dal Vettore. In caso contrario, il Vettore non può garantire la presenza di tale pasto speciale a bordo del volo in questione. Nel caso in cui non sia possibile soddisfare alcune richieste, il Vettore non potrà essere in alcun modo ritenuto responsabile in merito.

(c) Nel caso in cui un Passeggero abbia precedenti medici, si raccomanda una visita medica prima di intraprendere un volo, in particolare se a lungo raggio, e di prendere tutte le precauzioni necessarie. In caso contrario, il Passeggero si assumerà ogni rischio e pericolo.

(d) I servizi specifici indicati nel presente paragrafo 2 non sono parte del Contratto di 
Trasporto e sono da considerarsi Servizi Aggiuntivi, in base alla definizione fornita nell’Articolo XII sottostante. Inoltre, qualora sia presentata durante il check-in una richiesta corrispondente ai casi indicati nei paragrafi (a) e (b) precedenti, il Vettore non sarà in alcun modo responsabile dell’eventuale impossibilità di soddisfare tale richiesta. In tale caso, il Vettore avrà il diritto di rifiutare l’imbarco al Passeggero, in conformità con le disposizioni del paragrafo 1, sottoparagrafo (m) del presente articolo.

(e) Nel caso in cui il Passeggero non informi il Vettore di una condizione mentale o fisica, una gravidanza o un’incapacità, nell’ambito delle disposizioni di cui al paragrafo 2, sottoparagrafo (a) del presente articolo, ed in conseguenza di tale condizione il Vettore debba dirottare il velivolo verso un luogo di destinazione non programmato, il Vettore avrà il diritto di recuperare i costi ragionevoli incorsi per il dirottamento ed altri costi correlati, addebitandoli al Passeggero.

ARTICOLO VIII: BAGAGLIO
1. Franchigia di bagaglio
In base alla Tariffa ed alla classe di trasporto, ai Passeggeri è consentito trasportare gratuitamente una certa quantità di Bagaglio. Tale quantità è indicata sul Biglietto, e deve essere sempre presa in considerazione. In base alla rotta nella quale si viaggia, la quantità di Bagaglio può essere determinata considerando il peso (“concetto di peso”) oppure i criteri combinati di peso, dimensione e numero di pezzi (“concetto di pezzo”). I Passeggeri potranno ricevere maggiori informazioni consultando il Vettore o i suoi Agenti Autorizzati, oppure visitando il sito internet del Vettore (www.klm.com).

2. Eccedenza di Bagaglio
(a) Il Trasporto di Bagaglio che ecceda la franchigia consentita è soggetto ad oneri.
I dettagli relativi a tali oneri sono disponibili presso i punti vendita del Vettore e dei suoi Agenti Autorizzati e sul sito internet del Vettore (www.klm.com).

(b) Fatta eccezione per i casi in cui siano stati stipulati accordi preventivi con il Vettore, il Bagaglio che superi la franchigia e per il quale sia stato pagato il costo applicabile potrebbero essere trasportati su voli successivi. Per altri Bagagli Consegnati, consultare l’Articolo VII, sottoparagrafo 6 (c).

3. Articoli proibiti
I Passeggeri non devono inserire nel proprio Bagaglio gli articoli seguenti:

(a) Articoli che potrebbe mettere in pericolo il velivolo, le persone o i beni a bordo, come quelli specificati nella regolamentazione relativa alle merci pericolose dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) e dell’International Air Transport Association (IATA) ed all’interno del regolamento del Vettore, come applicabile (il Vettore potrà fornire previa richiesta informazioni aggiuntive); tali articoli comprendono, in particolare, amianto, esplosivi, gas pressurizzati, sostanze ossidanti, radioattive, magnetizzate, infiammabili, tossiche o corrosive ed articoli, liquidi o altre sostanze che potrebbero costituire un rischio grave per la salute, la sicurezza o i beni durante il trasporto aereo.

(b) Articoli il cui trasporto è proibito dalla legislazione in vigore in uno degli Stati da cui il volo parte, in cui arriva, che sorvola o in cui effettua Soste programmate;

(c) Articoli che il Vettore possa ragionevolmente considerare non adatti al trasporto per peso, dimensioni, odore sgradevole, configurazione o natura fragile o deperibile, che li rendano non adatti al trasporto, in particolare in base al tipo di velivolo utilizzato.
Le informazioni relative a tali articoli potranno essere fornite ai Passeggeri previa richiesta;

(d) Armi da fuoco e munizioni, fatta eccezione per quelle da caccia o sportive che, per essere accettate come carico o Bagaglio Consegnato, dovranno essere scariche, imballate in maniera adeguata e con il dispositivo di sicurezza attivato. Il trasporto di munizioni è soggetto alle normative ICAO e IATA relative alle merci pericolose, come indicato nel paragrafo (a) precedente;

(e) Armi da taglio, coltelli e bombolette che potrebbero essere utilizzati come armi da attacco o difesa;

(f) Armi antiche, copie di armi, spade, coltelli ed altre armi di questo tipo.
Articoli di questo tipo non potranno per alcun motivo essere trasportati in cabina. Potrebbero tuttavia essere accettati come carico o Bagaglio Consegnato, a discrezione del Vettore;

(g) Animali vivi, fatta eccezione per i casi di cui al paragrafo 10 del presente articolo.

Sarà inoltre possibile richiedere al Vettore informazioni aggiuntive riguardanti gli articoli proibiti che non possono essere trasportati come Bagaglio Non Consegnato, comprendenti, ma non limitati a, liquidi e gel, armi appuntite, oggetti taglienti, strumenti non affilati ed accendini.

4. Diritto di rifiutare il trasporto
(a) Ad ogni imbarco o punto intermedio il Vettore potrà, per ragioni di sicurezza, rifiutare di trasportare come Bagaglio gli articoli indicati nel precedente paragrafo 3, o di proseguirne il trasporto, qualora se ne scopra l’esistenza durante il viaggio.

(b) Il Vettore potrà rifiutare il trasporto come Bagaglio di qualunque articolo a causa di dimensioni, forma, peso, contenuto, configurazione, natura o odore sgradevole, oppure per ragioni operative o di sicurezza o per preservare il comfort e la comodità dei passeggeri. Le informazioni relative a questo tipo di Bagaglio sono disponibili su richiesta.

(c) Il Vettore potrà rifiutare di trasportare Bagagli che ritenga imballati in maniera non adeguata o posizionati in contenitori inadatti. Le informazioni relative ad imballaggi e contenitori non adeguati sono disponibili su richiesta.

(d) Il Vettore potrà rifiutare il trasporto di un Bagaglio qualora il Passeggero non corrisponda la tariffa per eccedenza di bagaglio indicata nel paragrafo 2 del presente articolo.

(e) Qualora il Vettore rifiuti di trasportare il Bagaglio a causa di una delle circostanze indicate nel paragrafo 4 del presente articolo, il Vettore non avrà l’obbligo di tenere in custodia tali Bagagli o articoli rifiutati. Qualora il Vettore li prenda in custodia, non sarà comunque responsabile per perdita o danni a tali Bagagli o articoli.

5. Diritto di ispezione
Per ragioni di sicurezza, il Vettore potrà richiedere ai Passeggeri di sottoporre se stessi o il proprio Bagaglio a ispezioni o a qualsiasi tipo di controllo, effettuato con l’utilizzo di raggi X o di altri dispositivi. Nel caso in cui un Passeggero non sia disponibile, il suo Bagaglio potrà essere controllato o ispezionato anche in sua assenza, al fine di accertarsi che non contenga gli articoli indicati nel precedente paragrafo 3. Qualora un Passeggero si rifiuti di conformarsi a tali richieste, il Vettore potrà rifiutare il trasporto del Passeggero e del suo Bagaglio. Nel caso in cui tali controlli danneggino il Bagaglio ed il suo contenuto o causino Danni, il Vettore non potrà esserne ritenuto responsabile, fatta eccezione per i casi in cui il Danno sia causato da grave negligenza o scorrettezza intenzionale da parte del Vettore.

6. Bagaglio Consegnato
(a) All’atto del check-in del Bagaglio da consegnare, il Vettore assumerà la custodia del medesimo e rilascerà una Ricevuta Bagaglio per ciascun pezzo consegnato.

(b) I Passeggeri sono tenuti a indicare il proprio nome o qualsiasi altra forma di identificazione sul proprio Bagaglio.

(c) I Bagagli Consegnati, per quanto possibile, verranno trasportati a bordo dello stesso aeromobile del Passeggero, salvo che, per motivi operativi o di sicurezza, il Vettore decida di imbarcarli su un altro volo. In questo caso, il Vettore consegnerà il Bagaglio presso il luogo di residenza del Passeggero, salvo nel caso in cui la legge in vigore preveda la presenza del Passeggero per le pratiche di sdoganamento.

(d) Il Passeggero non dovrà inserire nel Bagaglio Consegnato articoli fragili o deperibili, denaro, valuta, gioielli, opere d’arte, metalli preziosi, argenteria, titoli azionari e obbligazionari o altri valori, apparecchiature ottiche o fotografiche, computer, dispositivi o apparecchiature elettroniche e/o per telecomunicazioni, strumenti musicali, passaporti e documenti di identità, chiavi, campionari, documenti aziendali, manoscritti o atti, personali o commerciali, farmaci e documentazione medica, ecc.

7. Bagaglio Non Consegnato o Bagaglio in Cabina
(a) Il Vettore ha la facoltà di imporre le dimensioni e/o il peso massimi per il Bagaglio Non Consegnato e/o di limitarne il numero di pezzi. Salvo diversamente specificato, il Bagaglio Non Consegnato (Bagaglio in Cabina) deve poter essere posizionato sotto il sedile di fronte al Passeggero o nelle cappelliere. Ad alcuni Bagagli che i Passeggeri desiderano trasportare in cabina, prima della partenza del volo, potrebbe essere negato l’imbarco, e dovranno essere considerati e gestiti come Bagagli Consegnati. Qualora il Vettore operi voli regionali con aeromobili di dimensioni ridotte, lo spazio per i Bagagli su tali aeromobili sarà limitato. Nel caso in cui un viaggio comprenda uno o più voli regionali del Vettore, al Passeggero potrebbe venir chiesto di consegnare totalmente o parzialmente il Bagaglio Non Consegnato su questo/i volo/i.

(b) I Bagagli/articoli che i Passeggeri non desiderano imbarcare nella stiva (come strumenti musicali fragili o simili) e che non rispettano le disposizioni del precedente Paragrafo (a) (dimensioni e/o peso in eccesso), potranno essere trasportati nella cabina solo se il Vettore è stato adeguatamente e anticipatamente informato e ha concesso l’autorizzazione. Il trasporto degli oggetti in questione potrà essere assoggettato a tariffe speciali.

8. Speciale Dichiarazione di Interesse
(a) Per tutti i Bagagli Consegnati con valore superiore ai limiti di responsabilità in caso di distruzione, perdita, danno o ritardo, come definito dalla Convenzione, i Passeggeri possono acquistare una copertura assicurativa prima del viaggio o, al momento della consegna del Bagaglio al Vettore, rilasciare una Speciale Dichiarazione di Interesse per una certa somma. In questo caso, il Passeggero sarà tenuto a pagare un corrispettivo supplementare comunicato su richiesta. Il risarcimento verrà corrisposto in conformità alle disposizioni dell’Articolo XV.

(b) Il Vettore si riserva il diritto di verificare l’adeguatezza del valore dichiarato rispetto al reale valore del Bagaglio e del suo contenuto.

(c) Il Vettore ha la facoltà di rifiutare la Speciale Dichiarazione di Interesse nel caso in cui il Passeggero non rispetti i tempi stabiliti dal Vettore per la presentazione di tale dichiarazione. Il Vettore ha inoltre la possibilità di imporre un limite massimo alla somma dichiarata. Il Vettore inoltre si riserva il diritto di dimostrare, in caso di danno, che l’importo dichiarato è superiore all’interesse reale del Passeggero al momento della consegna.

9. Deposito e Consegna del Bagaglio
(a) Ai sensi delle disposizioni contenute nel Paragrafo 6 (c) del presente articolo, è responsabilità dei Passeggeri ritirare il proprio Bagaglio non appena reso disponibile nel luogo di destinazione o sosta. Qualora i Passeggeri non dovessero ritirare il proprio Bagaglio entro un periodo di tempo ragionevole, il Vettore può addebitare ai Passeggeri i costi della custodia. Nel caso in cui un Passeggero non dovesse reclamare il proprio Bagaglio entro tre mesi dal momento in cui è stato reso disponibile, il Vettore ne potrà disporre senza alcun obbligo nei confronti del Passeggero. In base alle disposizioni di legge locali, i Bagagli non ritirati possono essere consegnati alle autorità nazionali preposte.

(b) Solo il possessore della Ricevuta o del Modulo Identificazione Bagaglio è autorizzato al ritiro del Bagaglio.

(c) Qualora la persona che reclama il Bagaglio non fosse in grado di presentare la Ricevuta o il Modulo Identificazione Bagaglio, il Vettore consegnerà il Bagaglio a tale persona solo nel caso in cui sia stata in grado di dimostrare i propri diritti in modo soddisfacente.

(d) L’accettazione del Bagaglio da parte del possessore della Ricevuta o del Modulo Identificazione Bagaglio, in assenza di presentazione di una lamentela al momento della consegna, costituirà una prova sufficiente del fatto che il Bagaglio è stato consegnato in buone condizioni e in conformità al Contratto di Trasporto.

10. Animali
Gli animali verranno trasportati solo se esplicitamente accettati da parte del Vettore al momento della prenotazione. Nel caso in cui il Vettore accetti di trasportare animali, tale Trasporto dovrà essere, in ogni caso, soggetto alle seguenti condizioni:

(a) Cani, gatti, uccelli e altri animali domestici devono viaggiare in appositi trasportini e accompagnati da documentazione valida, come certificati sanitari e di vaccinazione, e permessi di ingresso o transito. Il Vettore si riserva il diritto di determinare le modalità di viaggio e di limitare il numero di animali trasportati su un volo.

(b) Se accettato come Bagaglio, l’animale e il relativo trasportino non potranno essere compresi nella franchigia, ma costituiranno eccedenza bagaglio per la quale il Passeggero sarà tenuto a pagare la tariffa in vigore.

(c) Gli animali di servizio che accompagnano Passeggeri disabili, squadre di soccorso o ufficiali governativi, verranno trasportati gratuitamente, insieme al trasportino, oltre alla franchigia Bagaglio applicabile.

(d) Se il trasporto non è soggetto al sistema di responsabilità della Convenzione, il Vettore non sarà responsabile per lesioni, perdita, malattia, o morte di un animale che ha accettato di trasportare, salvo nel caso in cui tale danno sia dovuto esclusivamente a grave negligenza o atto illecito da parte del Vettore.

(e) Il Passeggero deve preoccuparsi di ottenere e presentare tutti i documenti richiesti dalle autorità del Paese di destinazione o transito. Il Vettore non accetterà di trasportare animali che non siano in possesso dei documenti richiesti. Il Vettore non sarà responsabile per lesioni, perdite, ritardi, malattia o morte degli animali trasportati nel caso in cui il Paese, lo stato o il territorio neghi l’ingresso o il passaggio al suo interno all’animale, salvo nel caso in cui tale danno sia dovuto esclusivamente a grave negligenza o atto illecito da parte del Vettore. I Passeggeri che viaggiano con tali animali sono tenuti a rimborsare tutti i costi e i danni (ammende, perdite, risarcimenti) sostenuti dal Vettore a causa di tale situazione.

Il Vettore ha il diritto di stabilire, in qualsiasi momento e a sua discrezione, eventuali condizioni supplementari che ritiene appropriate.

ARTICOLO IX: ORARI, RITARDI E CANCELLAZIONI DI VOLI
1. Orari
(a) I voli e gli Orari indicati negli Indicatori Orari del Vettore non hanno alcun valore contrattuale e sono volti esclusivamente a fornire informazioni ai Passeggeri sui voli offerti dal Vettore. Tali Indicatori Orari non sono definitivi e possono subire modifiche successivamente alla data di pubblicazione.

(b) Gli Orari verranno emessi prima dell’accettazione della prenotazione del Passeggero e riportati sul Biglietto. Gli Orari, anche se programmati, potrebbero, tuttavia, subire modifiche successivamente all’emissione del Biglietto. In questo caso, se il Vettore è in possesso dei dati di contatto, i Passeggeri verranno informati. I Passeggeri sono richiesti tuttavia di verificare con il Vettore, prima della data di partenza prevista, che gli Orari stampati sul Biglietto o sul Memorandum di Viaggio non abbiano subito variazioni. Qualora le modifiche apportate dal Vettore agli Orari programmati siano ritenute dal passeggero tali da vanificare il proprio interesse ad iniziare il viaggio ed il Vettore non sia in grado di prenotare il passeggero su un volo alternativo da questi ritenuto accettabile, il passeggero potrà richiedere al Vettore un rimborso, in conformità al seguente Articolo X / 2.

2. Cancellazione, Dirottamento, Ritardi
2.1 Il Vettore adotterà tutte le misure possibili per evitare ritardi nel trasporto del Passeggero e del suo Bagaglio. Al fine di evitare la cancellazione o il ritardo di un volo, il Vettore può decidere che un volo venga operato a suo nome da un Vettore alternativo e/o aeromobile alternativo e/o altro mezzo di trasporto.

2.2 Salvo diversamente stabilito dalla Convenzione e/o dalla legge (europea) applicabile, e a condizione che il Passeggero sia in possesso di un singolo Contratto di Trasporto (come definito dalla Convenzione) e di una Prenotazione:

  •  se il Vettore cancella un volo, o 
  •  se il Vettore provoca la perdita di un volo in coincidenza di un Passeggero, o
  •  se il volo non si ferma alla Sosta o al punto di destinazione, o
  •  se al Passeggero viene negato l’imbarco per Overbooking,   

il Vettore, in accordo con il Passeggero:

(a) trasporterà il Passeggero a bordo del primo volo disponibile, senza alcun costo supplementare e, dove applicabile, estenderà la validità del Biglietto di conseguenza, o 

(b) dirotterà il Passeggero nella destinazione indicata sul Biglietto entro un periodo di tempo ragionevole, sempre o in parte su voli del Vettore o su quelli di altri Vettori, o tramite altri mezzi di trasporto convenuti con il Passeggero. Se la tariffa e le tasse per il nuovo viaggio sono inferiori rispetto al valore del Biglietto, tutta o parte della differenza verrà rimborsata al Passeggero, o 

(c) rimborserà il Biglietto, in conformità al seguente Articolo X/2.

2.3 Nel caso descritto al Paragrafo 2 di questo articolo e salvo diversamente stabilito dalla Convenzione e/o dalla legge (europea) applicabile, le possibilità descritte al sottoparagrafo (b) sono le uniche scelte che il Vettore è obbligato a offrire al Passeggero.

3. Risarcimento per Imbarco Negato in caso di Overbooking
Se, a causa di Overbooking, il Vettore non è in grado di poter offrire un posto al Passeggero, anche se il Passeggero è in possesso di una prenotazione confermata, di un Biglietto valido e ha effettuato il check-in nei limiti di tempo e nelle condizioni previsti, il Vettore concederà il rimborso previsto dalla legge applicabile.

4. Diritti del Passeggero
In base alla legge applicabile (europea), un Passeggero può vantare alcuni diritti in caso di negato imbarco, cancellazione o ritardi. Per i voli in partenza dai Paesi della Comunità europea tali Diritti del Passeggero possono essere consultati sul sito internet del Vettore (www.klm.com).

ARTICOLO X: RIMBORSI
1. Disposizioni Generali
Salvo diversamente disposto nelle Tariffe, il Vettore rimborserà totalmente o parzialmente il Biglietto non utilizzato, trattenendo le tasse di servizio applicabili, e alle seguenti condizioni:

(a) Salvo diversamente stabilito nel presente articolo, il Vettore sarà autorizzato a rimborsare la persona intestataria del Biglietto o la persona che ne ha effettuato il pagamento.

(b) Nel caso in cui un Biglietto sia stato pagato da una persona diversa dall’intestatario, il Vettore eseguirà il rimborso unicamente a favore di tale persona o secondo le sue disposizioni, sempre che nel Biglietto siano riportate conformi indicazioni.

(c) Tranne in caso di smarrimento del Biglietto, i rimborsi verranno effettuati esclusivamente in seguito alla consegna al Vettore del Coupon Passeggero o del Memorandum di Viaggio, oltre a tutti i Coupon di Volo non utilizzati.

(d) Un rimborso concesso a una persona che si presenti come avente diritto a tale rimborso e che consegni al Vettore il Coupon Passeggero o il Memorandum di Viaggio, oltre a tutti i Coupon di Volo non utilizzati, verrà considerato valido e il Vettore sarà esonerato da ogni responsabilità e successivi reclami.

(e) Un evento di Forza Maggiore verificatosi successivamente all’inizio del viaggio e che impedisce al Passeggero di continuare lo stesso, non darà diritto a un rimborso, ma potrebbe dare diritto a un’estensione della validità del Biglietto ai sensi dell’Articolo III 2 (c) delle presenti Condizioni di Trasporto Generali.

2. Rimborsi Involontari
2.1 Qualora, ai sensi del Paragrafo 2(2)(c) dell’Articolo IX, un Passeggero dovesse richiedere un rimborso, l’ammontare di tale rimborso sarà equivalente a:

(a) la tariffa pagata, nel caso in cui il Biglietto non sia stato utilizzato in alcuna sua parte.

(b) la differenza tra la tariffa pagata e la tariffa applicabile alla tratta per la quale il Biglietto è stato usato, nel caso in cui sia stata utilizzata una parte del Biglietto.

2.2 Sistemazione in classe inferiore involontaria: qualora a un Passeggero venisse assegnata una classe di viaggio inferiore a quella acquistata in base al Biglietto, verrà corrisposto un rimborso (pari a tale differenza di classe) ai sensi della legge europea in vigore [1]. 

3. Rimborso Volontario
3.1 Se un Passeggero ha diritto al rimborso del proprio Biglietto o della prenotazione per motivi diversi da quelli menzionati al Paragrafo 2 del presente Articolo, l’ammontare del rimborso sarà pari a:

(a) la tariffa pagata, meno i costi amministrativi o di cancellazione ragionevoli, nel caso in cui non fosse stata utilizzata alcuna parte del Biglietto.

(b) la differenza tra la tariffa pagata e la tariffa applicabile alla tratta per la quale il Biglietto è stato usato, nel caso in cui sia stata utilizzata una parte del Biglietto, meno i costi amministrativi o di cancellazione.

3.2 Le possibilità di rimborso descritte nella sezione 3.1 del presente paragrafo non sono valide nel caso in cui le disposizioni governative non lo permettano o il Vettore lo indichi espressamente, in particolare per i Biglietti le cui Tariffe sono soggette a restrizioni o per i Biglietti definiti “non rimborsabili”.

4. Rimborso per Biglietti dichiarati Smarriti o Rubati
4.1 In caso di smarrimento o furto totale o parziale di un Biglietto, il Passeggero, dopo aver dimostrato tale smarrimento o furto e aver pagato le tasse amministrative applicabili, verrà rimborsato il prima possibile, a partire dalla scadenza della validità del Biglietto, a condizione che:

(a) il Biglietto o la parte di Biglietto smarrito o rubato non sia stato utilizzato per il trasporto, non sia stato precedentemente rimborsato o sostituto senza il pagamento di supplementi (salvo nel caso in cui tali eventualità siano da attribuire al Vettore); e che

(b) il beneficiario del rimborso si impegni, nella forma notificata, a ripagare al Vettore l’importo rimborsato, nel caso in cui il Biglietto dichiarato smarrito o rubato venga utilizzato, totalmente o parzialmente, da una terza persona per il trasporto, o tale rimborso venga successivamente corrisposto a qualsiasi persona in possesso del Biglietto.

4.2 Il Vettore o i suoi Agenti autorizzati sono responsabili per la perdita parziale o totale del Biglietto provocata dagli stessi.

5. Diritto al Rifiuto del Rimborso
Il Vettore si riserva il diritto di rifiutare un rimborso:

(a) per qualsiasi Biglietto, se la richiesta viene effettuata dopo la scadenza del periodo di validità del Biglietto.

(b) per un Biglietto presentato al Vettore, o alle autorità di un Paese, che soddisfi i requisiti legali per il possesso di un Biglietto che al Passeggero consenta di lasciare il Paese, a meno che tale Passeggero fornisca prove sufficienti per dimostrare che è autorizzato a risiedere in tale Paese o che partirà utilizzando un altro Vettore, o un altro mezzo di trasporto.

(c) per un Biglietto, nel caso in cui il titolare non sia accettato dalle autorità del Luogo di Destinazione o Luogo di Sosta convenuto e se, per tale motivo, il Passeggero sia stato rimpatriato al punto di partenza.

(d) per un Biglietto, in valuta diversa da quella utilizzata per il pagamento.

(e) per un Biglietto definito “non rimborsabile”.

(f) per i Passeggeri ai quali viene rifiutato il trasporto da parte del Vettore in base all’Articolo VII, Paragrafo (1)(f), (i) e (k).

6. Valuta del Rimborso
(a) Tutti i rimborsi saranno soggetti alle leggi, regolamenti e altre disposizioni in vigore nel Paese in cui il Biglietto è stato inizialmente acquistato e/o le leggi e i regolamenti del Paese nel quale deve essere effettuato il rimborso. Ferme restando le disposizioni precedenti, il Vettore si riserva il diritto di effettuare il rimborso nella valuta e nella forma in cui è stato pagato inizialmente il Biglietto.

(b) Qualora il Vettore accettasse di effettuare un rimborso in una valuta differente da quella del pagamento, tale rimborso verrà effettuato al tasso di cambio e alle condizioni determinati dal Vettore.

7. Persone Autorizzate al Rimborso
Soltanto il Vettore che ha emesso il Biglietto o i suoi Agenti Autorizzati potranno effettuare i rimborsi.

_____________________________
[1] Normativa (CE) No. 261/2004

Articolo XI - XVI  
Articolo I - V